Articolo 97 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Articolo 96Articolo 98
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Art. 97. (( (Poteri di indagine e di vigilanza). )) (( 1. Fermo quanto previsto dal Titolo III, Capo I, al fine di vigilare sul rispetto delle disposizioni del presente Capo, del regolamento prospetto e delle disposizioni attuative, si applicano l'articolo 114, commi 5 e 6, agli emittenti e agli offerenti, e l'articolo 115 agli emittenti, agli offerenti, ai soggetti che li controllano o che sono da essi controllati, ai componenti degli organi sociali, ai dirigenti e ai revisori legali degli emittenti e degli offerenti, nonche' agli intermediari incaricati dell'offerta pubblica.
2. La Consob individua con regolamento quali delle disposizioni richiamate nel comma 1 si applicano agli altri soggetti indicati nell'articolo 95, comma 2, nonche' ai soggetti che prestano i servizi accessori di cui all'Allegato I, Sezione B, numero 6.
3. Qualora sussista fondato sospetto di violazione delle disposizioni contenute nel presente Capo o delle relative norme di attuazione, la Consob, allo scopo di acquisire elementi conoscitivi, puo' richiedere, entro un anno dall'acquisto o dalla sottoscrizione, la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti agli acquirenti o sottoscrittori dei titoli e dei prodotti finanziari diversi dai titoli di cui alla presente Sezione, fissando i relativi termini. Il potere di richiesta puo' essere esercitato anche nei confronti di coloro per i quali vi e' fondato sospetto che svolgano, o abbiano svolto, un'offerta al pubblico in violazione delle disposizioni previste dagli articoli 94 e 94-bis. ))
Entrata in vigore il 11 marzo 2021
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