2. Se le violazioni indicate dal comma 1 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.
3. Fermo quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della societa' o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).
4. Nei confronti di un ente o di una societa', in caso di violazione degli obblighi previsti dall' articolo 18, paragrafi da 1 a 6 , dall' articolo 19, paragrafi 1, 2 , 3 , 5 , 6 , 7 e 11 , dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.
5. Se le violazioni indicate dal comma 4 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinquecentomila euro.
6. Fermo quanto previsto dal comma 4, la sanzione indicata dal comma 5 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della societa' o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).
7. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e' superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria e' elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile.
8. La Consob, anche unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, puo' applicare una o piu' delle misure amministrative previste dall'articolo 30, paragrafo 2, lettere da a) a g), del regolamento (UE) n. 596/2014.
9. Quando le infrazioni sono connotate da scarsa offensivita' o pericolosita', in luogo delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, la Consob, ferma la facolta' di disporre la confisca di cui all'art. 187-sexies, puo' applicare una delle seguenti misure amministrative:
a) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle;
b) una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, quando l'infrazione contestata e' cessata.
10. L'inosservanza degli obblighi prescritti con le misure di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, entro il termine stabilito, importa l'aumento fino ad un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ovvero l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.
11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6 , 10 , 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 . ))