Articolo 135 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Articolo 135 octiesArticolo 71
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Art. 135. (Percentuali di capitale) 1. Per le societa' cooperative le percentuali di capitale individuate nel codice civile ((e nel presente decreto)) per l'esercizio di diritti da parte dei soci sono rapportate al numero complessivo dei soci stessi. ((47)) ------------------ AGGIORNAMENTO (47)
Il D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91 , ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni recate dall'articolo 1 e dall'articolo 2, limitatamente al comma 7, e dall'articolo 3, limitatamente ai commi 1, 2, 9, 10 e 11 si applicano alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 1° gennaio 2013."
Entrata in vigore il 17 luglio 2012
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