Articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151
Articolo 5Articolo 7
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7 ottobre 2011
Art. 6. Obblighi connessi con l'esercizio dell'attivita' 1. Gli enti e i privati responsabili di attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , e successive modificazioni, hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all'articolo 4, comma 1, nonche' di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attivita', sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.
2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attivita'. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.
Note all'art. 6:
- Per il testo del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 , si veda nelle note alle premesse.
Entrata in vigore il 7 ottobre 2011
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