Articolo 4 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 3Articolo 5
Versione
19 aprile 1942
>
Versione
22 dicembre 2000
Art. 4.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361))
Entrata in vigore il 22 dicembre 2000
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente