Articolo 124 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 123Articolo 111 octies
Versione
19 aprile 1942
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7 febbraio 2014
Art. 124.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154))
Entrata in vigore il 7 febbraio 2014
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