Articolo 73 bis delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
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21 marzo 1998
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4 luglio 1998
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31 ottobre 2021
Art. 73-bis.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116)) ((34)) ((37)) --------------- AGGIORNAMENTO (34)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 ha disposto (con l'art. 32, comma 5) che "A decorrere dal 31 ottobre 2021 ai procedimenti civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell'articolo 27 si applicano le disposizioni, anche regolamentari, in materia di processo civile telematico per i procedimenti di competenza del tribunale vigenti alla medesima data. Per i procedimenti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), numero 1, lettera c), numero 2), e comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e lettera e), la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 31 ottobre 2025". ------------ AGGIORNAMENTO (37)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 , come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 , convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 , ha disposto (con l'art. 32, comma 3) la proroga al 31 ottobre 2025 dell'entrata in vigore della presente abrogazione.
Entrata in vigore il 31 ottobre 2021
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