Articolo 133 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 111 terdeciesArticolo 134
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19 aprile 1942
Art. 133.

La rinunzia all'eredita' o al legato, fatta dopo il 21 aprile 1940, produce tutti gli effetti previsti dal codice, ancorche' si tratti di successione apertasi anteriormente a quella data.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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