Articolo 137 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 136Articolo 138
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19 aprile 1942
Art. 137.

Non possono essere promosse ne' proseguite azioni per la dichiarazione di nullita', per vizio di forma, per incapacita' a ricevere o per altre cause, di disposizioni testamentarie e di donazioni che sono valide secondo il codice. La nullita' ammessa anche da questo non puo' essere pronunziata se non nei limiti da esso previsti.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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