Art. 20.
Chiusa la liquidazione, il presidente del tribunale ordina la cancellazione dell'ente dal registro delle persone giuridiche.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361))
Chiusa la liquidazione, il presidente del tribunale ordina la cancellazione dell'ente dal registro delle persone giuridiche.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361))