Articolo 20 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 19Articolo 21
Versione
19 aprile 1942
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Versione
22 dicembre 2000
Art. 20.

Chiusa la liquidazione, il presidente del tribunale ordina la cancellazione dell'ente dal registro delle persone giuridiche.

((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361))
Entrata in vigore il 22 dicembre 2000
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