Articolo 9 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 8Articolo 10
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19 aprile 1942
Art. 9.

Nell'ipotesi prevista dal quarto comma dell'art. 23 del codice il provvedimento di sospensione deve essere comunicato agli amministratori, i quali possono entro quindici giorni proporre reclamo.

In tal caso l'autorita' governativa, se non ritiene di revocare il provvedimento, ne da' comunicazione al pubblico ministero, il quale promuove l'azione di annullamento della deliberazione.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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