Articolo 253 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 223 noviesArticolo 223 undecies
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19 aprile 1942
Art. 253.

Le trascrizioni e le annotazioni di vincolo previste dal codice e da queste disposizioni, quando si tratta di rendite del debito pubblico o di altri beni per i quali leggi speciali stabiliscano determinate forme di pubblicita', si eseguono con l'osservanza di dette leggi.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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