Articolo 58 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 51Articolo 59
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19 aprile 1942
Art. 58.

Le modalita' e gli effetti dell'affrancazione del fondo enfiteutico sono regolati dalle disposizioni della legge 11 giugno 1925 n. 998 , e del R. decreto febbraio 1926 n. 426.

Il prezzo di affrancazione puo' essere corrisposto anche in titoli del debito pubblico consolidato di qualsiasi specie, osservate, per la determinazione del loro valore, le disposizioni dell'art. 9 della legge anzidetta.

Le disposizioni del primo comma del presente articolo si applicano anche alla riduzione in misura fissa dei canoni enfiteutici, dei censi e di altre prestazioni perpetue consistenti in una quota di prodotti naturali.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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