Articolo 38 bis delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 38Articolo 38 ter
Versione
7 febbraio 2014
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Versione
28 febbraio 2023
Art. 38-bis.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197))
Entrata in vigore il 28 febbraio 2023
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