Articolo 218 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 217Articolo 219
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19 aprile 1942
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1 gennaio 2004
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29 febbraio 2004
Art. 218.

Le societa' ((...)) in liquidazione alla data del 1 gennaio 2004, sono liquidate secondo le leggi anteriori.

Le societa' ((...)) in liquidazione dal 1° gennaio 2004, sono liquidate secondo le nuove disposizioni.
Entrata in vigore il 29 febbraio 2004
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