(Clausole d'uso).
Le clausole d'uso s'intendono inserite nel contratto, se non risulta che non sono state volute dalle parti.
[…] Un vecchio orientamento (oramai abbandonato da parte della Cassazione) riconduceva i trattamenti migliorativi addizionali alla clausola d'uso ex articolo 1340 codice civile , […] i quali debbono ritenersi inseriti (ex articolo 1340 c.c .) non già nel contratto collettivo (alle cui eventuali successive modifiche sono insensibili), […] sia nell'ipotesi di un comportamento generalizzato che in quella del comportamento ristretto a singole categorie o ad eventi determinati – senza poter ricorrere all'art. 1340 codice civile (applicabile solo in presenza di un uso preesistente al momento della conclusione del contratto) e senza che sia stata convenzionalmente concordata tale […]
Leggi di più…[…] Le condizioni migliorative dei trattamenti contrattuali, concesse spontaneamente dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti dell'azienda (e reiteratesi per anni, in modo tale da originare un beneficio da cd. “uso aziendale”), non si inseriscono, ex articolo 1340 codice civile nei contratti individuali dei singoli (con l'effetto di divenire irrevocabili), ma acquisiscono ... […]
Leggi di più…[…] Infatti, gli usi contrari suscettibili di derogare al ricordato divieto, non sono i meri usi negoziali di cui all'art. 1340 c.c.[9], bensì lo sarebbero esclusivamente i veri e propri usi normativi cui agli artt. 1[10] e 8[11] delle preleggi. […]
Leggi di più…[…] Occorre chiarire, inoltre, che essi sono solo quelli normativi e non quelli negoziali (cfr., in proposito, Cass. n. 12507/1999, la quale ha dichiarato nulla la clausola di un contratto bancario che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, "in quanto si basa su un uso negoziale (ex art. 1340 c.c.) e non su un uso normativo (ex artt.1 ed 8 delle preleggi al c.c.), come esige l'art. 1283 c.c., laddove prevede che l'anatocismo (salve le ipotesi della domanda giudiziale e della convenzione successiva alla scadenza degli interessi) non possa ammettersi in mancanza di usi contrari"). […]
Leggi di più…[…] Non occorrono parole per dimostrare che nei rapporti tra questi ultimi, l?azione giudiziaria di recupero del credito ? sempre preceduta da un atto di diffida e costituzione in mora, ragion per cui, pur senza volersi addentrare nell?esame degl?istituti delle ?pratiche negoziali d?affari? ? afferenti alla categoria degli usi negoziali et similia, art. 1340 c.c. ?, pi? di un motivo si scorge nella fondatezza della tesi che, nelle vertenze obbligatorie, vuole assurga ad obbligo, e non a mero onere, la rituale, attuata per iscritto, diffida e messa in mora del debitore. […]
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