Articolo 2288 del Codice civile
Articolo 2377Articolo 2379
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19 aprile 1942
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15 agosto 2020
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1 settembre 2021
Art. 2288.

(Esclusione di diritto).

((E' escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi e dell'insolvenza)) ((303))

Parimenti e' escluso di diritto il socio nei cui confronti un suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota a norma dell'art. 2270.

--------------- AGGIORNAMENTO (303)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 , come modificato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23 , ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 1 del presente articolo dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021.
Entrata in vigore il 15 agosto 2020
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