Provvedimento: Il provvedimento reso in grado d'appello, con la Forma della sentenza, a norma dell'art. 288 cod. civ., sulla domanda di legittimazione del figlio naturale, deve ritenersi impugnabile con ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., ed indipendentemente da ogni questione sul suo contenuto decisorio (rilevante al diverso fine dell'applicazione dell'art. 111 della Costituzione), atteso che la citata disposizione del codice di rito prevede la ricorribilità delle "sentenze", pronunciate in unico grado od in secondo grado, senza escludere quelle conclusive di un procedimento camerale di giurisdizione volontaria. ( V 2102/73, mass n 365289).*
Leggi di più...- famiglia·
- legittimazione·
- filiazione naturale·
- filiazione·
- esclusione per non corrispondenza all'interesse del figlio naturale·
- sussistenza di circostanze non pregiudizievoli·
- condizioni·
- legittimazione per provvedimento del giudice·
- ammissibilità·
- irrilevanza·
- impossibilità per volontà dei genitori di non unirsi in matrimonio·
- sentenze·
- questione sul contenuto decisorio di esso·
- legittimazione con provvedimento del giudice·
- provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità)