Sentenza 16 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/02/2001, n. 2295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2295 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 022 95 /01 DIRITTI POPOLO ITALIANO 3 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Corrado CARNEVALE Presidente R.G. N. 19768/99 Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Cron. 4272 Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Rep. 729 Dott. Francesco FELICETTI Consigliere Ud. 06/12/00 Dott. Angelo SPIRITO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S E NTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti L. 30000 GIAMPICCOLO MICHELA, Ved. OTTAVIANO, OTTAVIANO い . 2001 GIOVANNI, OTTAVIANO GIORGIO, elettivamente domiciliati IL CANCELLIERE in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 267, presso l'avvocato LIRE 3000 RICCARDO CARNEVALI, rappresentati e difesi dagli CANCELLERIA avvocati VITTORIO OTTAVIANO e PATRIZIA CAVALLARO, giusta procura a margine del ricorso;
CG068991
- ricorrenti -
contro
ASSESSORATO REGIONALE ALL'AGRICOLTURA E FORESTE PER LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SICILIA, ENTE SVILUPPO AGRICOLO PER LA SICILIA;
Richiesta copia studio 2000 intimati - dal Sig. CARNEVAL 2316 avverso la sentenza n. 869/98 della Corte d'Appello di per diritti ✓. 3000 19 LUG. 2001 IL CANCELLIERE -1- CATANIA, depositata il 09/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/2000 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso in via principale: per l'inammissibilità; insubordine: per il rigetto del ricorso. -2- R.G. 19768/99 Svolgimento del processo Il sig. PP AN, sul presupposto che l'Ente di Sviluppo Agricolo aveva rea- lizzato un tratto di strada che aveva diviso in due un suo fondo sito in agro di Ragusa interrompendo la stradella che ad esso consentiva l'accesso, convenne in giudizio l'ente stesso, nonché l'Assessorato all'Agricoltura della Regione Sicilia, perché fossero con- dannati al ripristino della stradella o a corrispondergli la somma necessaria all'uopo, oltre al risarcimento del danno consistito nell'essere stato il fondo privato dell'accesso. Il tri- bunale di AT accolse la domanda e condannò l'E.S.A. al pagamento in favore del- l'attore della somma di £ 584.585; rigettò, invece, la domanda nei confronti del predetto Assessorato, rilevandone la carenza di legittimazione passiva. La sentenza, impugnata dagli eredi dell'AN (frattanto deceduto), venne confer- mata dalla Corte d'appello di AT, la quale, premesso che nella fattispecie ricorreva l'ipotesi di cui all'art. 46 della legge n. 2359 del 1865, affermò che la menzionata somma era stata congruamente concessa a titolo di indennizzo al fine di effettuare i lavori di de- molizione del muro che delimita la strada pubblica, lì dove quest'ultima attraversa la stradella privata, e per spianare il terreno circostante, così da consentire l'accesso alla parte inferiore della stradella stessa, sita in proprietà AN;
che la pretesa dei privati di ottenere una somma ben maggiore (£15.198.000) per il rifacimento del tracciato stra- dale, in modo da consentire il passaggio dei mezzi meccanici usati in agricoltura, non poteva essere accolta, mancando la prova che tale stradella (una vecchia trazzera a fon- do naturale, dal percorso estremamente accidentato ed impervio) fosse utilizzata, prima dell'esecuzione dell'opera pubblica, per il passaggio dei mezzi meccanici;
che la pretesa indennitaria relativa alla realizzazione di una nuova cisterna non poteva essere accolta, mancando la prova che l'impossibilità di utilizzare la cisterna preesistente si fosse verifi- Cons. Spirito est. R.G. 19768/99 cata in epoca successiva alla costruzione della strada pubblica;
che la nuova consulenza richiesta dagli eredi dell'AN era del tutto inutile, posto che il CTU aveva risposto ai quesiti, nel precedente grado, in modo esauriente e condivisibile. La LO e gli altri eredi dell'AN propongono ora ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di AT (notificato sia all'E.S.A., sia all'Assesso- rato all'Agricoltura della Regione Sicilia), svolgendo quattro motivi. Nessuno degli inti- mati s'è difeso in giudizio. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti, nel lamentare la violazione degli artt. 2555 e 2089 c.c., sostengono che il giudice, con il ritenere che l'accesso al fondo non importa- va l'accesso alle case rurali, non avrebbe tenuto conto del fatto che, "quando la costru- zione di un opera pubblica impedisce l'accesso al caseggiato di un fondo agricolo, il soggetto a cui è da addebitare l'interruzione, nel ristabilire l'accesso al fondo, deve assi- curare l'accesso alle case rurali, costituendo esse pertinenza indispensabile per l'eserci- zio dell'attività agricola". Così facendo, dunque, il giudice avrebbe disconosciuto il prin- cipio stesso disciplinante l'azienda, contenuto nella prima delle citate disposizioni nor- mative. Con il secondo motivo si sostiene che la sentenza, sulla base delle premesse da essa stessa poste, non avrebbe dovuto rigettare l'intera domanda, ma solo quella parte della stessa in cui si chiedeva che il tracciato fosse agibile nel periodo invernale;
posto che la nuova stradella avrebbe dovuto avere le stesse caratteristiche della presistente trazzera occlusa e cioè essere a fondo naturale. Il terzo motivo riguarda il punto della sentenza in cui s'afferma la mancanza di prova circa l'impossibilità d'utilizzare la cisterna esistente, verificatasi in epoca successiva alla Cons. Spirito est. 2 R.G. 19768/99 realizzazione della strada pubblica. Si sostiene in proposito che la motivazione è insuffi- ciente, posto che i ricorrenti avevano chiesto una nuova consulenza per verificare "se c'era una cisterna e se in essa non potevano più defluire le acque provenienti dalla traz- zera atteso che il terrapieno su cui corre la nuova strada la occlude". Con il quarto motivo, infine, si adduce la contraddittorietà e l'insufficienza della moti- vazione contenuta in sentenza, con riguardo alla richiesta dei ricorrenti di risarcimento del danno per non aver potuto usufruire delle case rurali (per mancanza dell'accesso al fondo) ed alla correlata affermazione del consulente di non aver potuto quantificare i danni per mancanza di elementi validi a far accertare presuntivamente il reddito del ter- reno prima e dopo l'espropriazione. Si sostiene in proposito che la valutazione avrebbe potuto essere svolta in modo obiettivo e che, peraltro, i ricorrenti stessi fornirono i dati necessari alla valutazione peritale. Tutti i motivi vanno respinti siccome infondati. S'è già visto, nella parte espositiva di questa sentenza, che il giudice ha operato una puntuale ricostruzione della vicenda e ne ha tratto conclusioni congruamente e logica- mente motivate. In particolare, quanto al primo motivo del ricorso, è del tutto inconfe- rente il richiamo ai principi generali in tema d'azienda ed al regime pertinenziale, posto che il giudice (dopo aver premesso che nella specie ricorreva l'ipotesi dell'art. 46 della legge n. 2359 del 1865) s'è limitato ad escludere, siccome non provato, il diritto dei pro- prietari del fondo ad ottenere una somma maggiore di quella liquidata dal tribunale, che sarebbe servita a rifare il tracciato stradale in modo da consentire il passaggio dei mezzi meccanici ed evitare nei mesi invernali l'impantanamento nei tratti cretacei. Dalla con- sulenza era, infatti, emerso che, prima della realizzazione dell'opera pubblica, la stradella era destinata al mero passaggio animale e pedonale e non era definibile come rotabile. Cons. Spirito est. 3 L R.G. 19768/99 Quanto al secondo motivo, il giudice non ha parzialmente accolto la domanda (come sostengono i ricorrenti), ma, come s'è visto sopra, ha escluso il diritto ad ottenere un fon- do stradale di qualità migliore del precedente, riconoscendo la correttezza della somma già liquidata dal tribunale a titolo d'indennità. Quanto al terzo motivo, il giudice ha con- gruamente espresso il suo giudizio (con riferimento alla C.T.U.) circa la già accertata la mancanza di prova relativa alla sopravvenuta impossibilità di utilizzare la cisterna pree- sistente. Quanto, infine, al quarto motivo, la richiesta di risarcimento del danno per mancato sfruttamento delle case rurali e per mancanza d'accesso al fondo costituisce questione del tutto nuova, non trattata nel giudizio d'appello, come può evincersi dalla lettura delle conclusioni delle parti posta in epigrafe alla sentenza impugnata. Né i ricorrenti hanno addotto e dimostrato che la questione aveva costituito oggetto del dibattito. In conclusione il ricorso va respinto. La mancata difesa in giudizio degli enti intimati esime la Corte dal provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso. 40000 290000 lonar lamence Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2000. ия ваш Il Presidente L'Estensore 2071 ли Cons. Spirito est. to 2 UFFICIO DELLE ENTRATE ROLIA Registrato in d 12. APR. 2001 In 17707 (lire Responsabile Serviz (Dr. M. RAQ O I C FI F U