Articolo 213 bis del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 213Articolo 214
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20 luglio 2024
Art. 213-bis.
(( (Certificato professionale di competenza di ormeggiatore). )) ((1. Il certificato professionale di competenza di ormeggiatore e' rilasciato all'aspirante ormeggiatore in possesso di:
a) titolo di capo barca per il traffico nello Stato di cui all'articolo 259;
b) titolo di motorista abilitato di cui all'articolo 273;
c) certificato limitato di radiotelefonista per navi di cui al decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni 21 novembre 1956, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 23 febbraio 1957;
d) certificato attestante l'obbligo formativo e i relativi aggiornamenti secondo il programma stabilito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Gli ormeggiatori iscritti nei registri alla data di entrata in vigore della presente disposizione devono conseguire il certificato professionale di competenza di ormeggiatore entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 4.
3. Il certificato professionale di competenza di ormeggiatore ha validita' di cinque anni dalla data del rilascio. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' vietato l'esercizio della professione di ormeggiatore in assenza del certificato di cui al comma 1.
4. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati:
a) le modalita' e le procedure di rinnovo dei certificati professionali di competenza di ormeggiatore;
b) i corsi formativi e i relativi aggiornamenti;
c) le condizioni per il rilascio, il mantenimento e il rinnovo del certificato professionale di competenza;
d) le condizioni e i termini per il rilascio del certificato agli ormeggiatori di cui al comma 2.))
Entrata in vigore il 20 luglio 2024