Concessione di servizi postali
Il direttore provinciale delle poste ha facolta' di dare in concessione, nelle forme stabilite dal regolamento, i seguenti servizi:
1) accettazione e recapito (per espresso) di corrispondenze epistolari entro i confini del comune di loro provenienza; ((29))
2) recapito con mezzi propri, da parte di banche, ditte, istituti ed enti in genere e loro agenzie o succursali, delle proprie corrispondenze epistolari entro i confini dei rispettivi comuni nei quali risiedono;
3) recapito delle corrispondenze ordinarie e raccomandate per espresso;
4) esercizio dei casellari, aperti o chiusi, per la distribuzione delle corrispondenze;
5) impianti di comunicazioni dirette pneumatiche con gli uffici postali e telegrafici collegati alla rete di posta pneumatica dello Stato;
6) trasporto di pacchi e colli, soggetti alla disposizione dell'art. 1 del presente decreto, di peso fino a 20 chilogrammi.
La concessione per i servizi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) e' accordata con ordinanza del direttore provinciale delle poste in base ad appositi capitolati preventivamente approvati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.
La concessione, di cui al n. 6), risulta da apposito attestato rilasciato dal direttore provinciale delle poste.
Le concessioni non possono essere cedute a terzi senza il consenso dell'Amministrazione.
----------------- AGGIORNAMENTO (29)
Il D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261 ha disposto (con l'art. 23, comma 3) che "In relazione a quanto disposto dal decreto del Ministro delle comunicazioni 5 agosto 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 1997, le concessioni di cui all'articolo 29, numero 1, del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 hanno validita' fino al 31 dicembre 2000".