Articolo 345 del Codice postale e delle telecomunicazioni
Articolo 344Articolo 346
Versione
4 maggio 1973
>
Versione
16 settembre 2003
Art. 345.
Prove di esame

Le prove di esame per il conseguimento dei certificati di abilitazione sono costituite da:
1) per i certificati di cui alle lettere a) e b) dell'art. 341, prove scritte, pratiche ed orali;
2) per i certificati di cui alle lettere c), c1), d), d1), e), e1), e2), f), f1), prove pratiche ed orali;
3) per la patente di cui alla lettera g) prove scritte e pratiche.
Nel regolamento sono specificati i programmi di esame, le modalita' delle prove, le condizioni per il conseguimento dei titoli di abilitazione.
Possono essere esonerati dagli esami per il conseguimento del certificato di cui all'art. 341, lettera c2), ricorrendo le condizioni stabilite nel regolamento, coloro che, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano superato gli esami per il conseguimento del brevetto di pilota civile, l'esito favorevole dei quali deve risultare da attestazione formale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.
((39)) -------------- AGGIORNAMENTO (39)
- Il D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 ha disposto (con l'art. 218, comma 2) che "Dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 163, comma 1, sono abrogati gli articoli 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349 e 351 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 ".
- Il regolamento di cui all' art. 218, comma 2 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 e' stato emanato con Decreto 25 settembre 2018, n. 134, pubblicato in G.U. 06/12/2018, n. 284.
Entrata in vigore il 16 settembre 2003
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente