Articolo 168 del Codice postale e delle telecomunicazioni
Articolo 167Articolo 169
Versione
4 maggio 1973
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Versione
1 settembre 1999
Art. 168.
Prescrizione del credito dei libretti

Sono prescritti a favore dell'Amministrazione delle poste i crediti dei libretti con il decorso:
a) di un anno, quando non siano superiori a lire cento fra capitale e interessi;
b) di cinque anni, quando non siano superiori a lire mille tra capitale e interessi;
c) di trenta anni, quando si tratti di credito superiore a lire mille tra capitale e interessi.
I detti termini di prescrizione si computano per interi anni solari a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo all'ultima operazione o richiesta o diffida da parte dell'interessato.
Per i libretti lasciati in custodia al Ministero, la sola iscrizione degli interessi maturati non e' valida ad interrompere il corso della prescrizione.
Per i libretti appartenenti a minori, i detti termini di prescrizione decorrono dal raggiungimento della maggiore eta'.
((29a)) ---------------- AGGIORNAMENTO (29a)
Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti gia' in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori".
Entrata in vigore il 1 settembre 1999
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