Articolo 86 del Codice postale e delle telecomunicazioni
Articolo 85Articolo 87
Versione
4 maggio 1973
Art. 86.
Opposizione al rimborso dell'assegno al mittente

Il destinatario di un oggetto gravato di assegno puo', ritirato l'oggetto, fare opposizione alla trasmissione dell'ammontare dell'assegno al mittente, purche' la faccia seguire da atto giudiziale nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento.
Entrata in vigore il 4 maggio 1973
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