Articolo 347 del Codice postale e delle telecomunicazioni
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Versione
4 maggio 1973
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Versione
16 settembre 2003
Art. 347.

Commissioni esaminatrici dei candidati al certificato di radiotelegrafista per navi ed aeromobili, al certificato generale di radiotelefonista per navi e aeromobili e al certificato di radiotelegrafista per stazioni fisse e terrestri e certificato di radiotelefonista per stazioni fisse e terrestri.
La commissione esaminatrice per il conseguimento dei certificati di cui alle lettere a), b), c), c1), d), di), dell'art. 341 e' costituita da:
a) due impiegati della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di cui uno con qualifica non inferiore a direttore di divisione con funzioni di presidente;
b) un impiegato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, esperto di radiotelegrafia;
c) due rappresentanti del Ministero della marina mercantile;
d) un impiegato appartenente alla carriera direttiva del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;
e) un tecnico operatore designato dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
f) un impiegato del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni della carriera di concetto o di quella direttiva con qualifica di consigliere, con funzioni di segretario.
Alla commissione possono essere aggregati uno o piu' esaminatori per le lingue straniere, previste dal programma di esame, scelti tra gli impiegati dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nominati interpreti ai sensi dell'art. 37 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29 .
Dinanzi alla stessa commissione, in occasione delle riunioni per l'espletamento delle prove pratiche ed orali, degli esami relativi al conseguimento dei certificati di cui al primo comma, saranno sostenuti gli esami per il conseguimento dei certificati di radiotelegrafista e di radiotelefonista per stazioni fisse terrestri.
((39)) -------------- AGGIORNAMENTO (39)
- Il D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 ha disposto (con l'art. 218, comma 2) che "Dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 163, comma 1, sono abrogati gli articoli 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349 e 351 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 ".
- Il regolamento di cui all' art. 218, comma 2 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 e' stato emanato con Decreto 25 settembre 2018, n. 134, pubblicato in G.U. 06/12/2018, n. 284.
Entrata in vigore il 16 settembre 2003
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