Articolo 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni
Articolo 20Articolo 22
Versione
4 maggio 1973
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Versione
16 settembre 2003
Art. 21.
Azione civile contro l'Amministrazione

Nel caso di procedimento penale concernente una operazione che abbia comunque attinenza coi servizi postali, di bancoposta ((. . .)) se dopo la pronunzia della sentenza penale venga esercitata l'azione civile contro l'Amministrazione, l'azione non puo' essere proposta prima che siano trascorsi sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza pronunziata dal magistrato penale, salvo quanto disposto dagli articoli 31 e 103.
Entrata in vigore il 16 settembre 2003
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