Articolo 87 del Codice postale e delle telecomunicazioni
Articolo 86Articolo 88
Versione
4 maggio 1973
Art. 87.
Corrispondenze e pacchi da recapitarsi per espresso

E' ammesso l'invio di corrispondenze e di pacchi da recapitarsi per espresso, entro i limiti stabiliti dal regolamento, mediante il pagamento da parte del mittente di una sopratassa.
Entrata in vigore il 4 maggio 1973
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