Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha disposto (con l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati gia' inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
19 aprile 2016
24 giugno 2017
1 luglio 2023
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha disposto (con l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati gia' inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
Commentari • 45
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L'articolo 9, comma 1-quinquies, DL 113/2016 dispone che "Gli enti locali che non approvano il rendiconto di gestione entro i termini previsti dalla normativa vigente non possono effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale fino all'approvazione dello stesso." Ne consegue la necessità di rispettare la scadenza del 30 aprile 2025 e del deposito in consiglio comunale non oltre il 20 aprile 2025 (principio di tempestività). Viceversa, se un ente locale non approva il rendiconto nei termini, opera il divieto assoluto di assunzione di nuovo personale, indipendentemente dalla tipologia contrattuale (tempo determinato, indeterminato, …
Leggi di più… - 5. Telecamere nascoste, lavoratore beccato e licenziato! La Corte dà ragione all’azienda: prevale la tutela del patrimonio sulla privacyStudio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 23 giugno 2025
La Corte di Appello di L'Aquila conferma la legittimità del licenziamento per giusta causa basato su videoriprese di soggetti terzi, ritenendo prevalente la tutela del patrimonio aziendale rispetto alle eccezioni in materia di privacy Con la sentenza n. 79 del 6 maggio 2025, la Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro, ha confermato la legittimità di un licenziamento per giusta causa basato su prove audiovisive raccolte da una società investigativa privata incaricata da un appaltatore. Il lavoratore, presidiante presso un centro di selezione rifiuti, è stato ritenuto responsabile di un comportamento omissivo e favoreggiante rispetto a irregolarità nella pesatura dei rifiuti e …
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Giurisprudenza • 155
- 1. Corte d'Appello Messina, sentenza 27/06/2024, n. 629Provvedimento: […] 21.12.1999 n. 554 e dell'art. 141 codice dei contratti pubblici allora vigente) il quale, in sede di verifica, rilevava che: […]Leggi di più...
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- 2. Corte d'Appello Ancona, sentenza 19/08/2024Provvedimento: […] N. 56 del 2017 1 , e peraltro in sostanziale continuità con la precedente legislazione (v. art. 141, 3° comma del codice dei contratti pubblici come risultante dal d lgs 163 del 2006) : per tale assetto normativo il certificato di collaudo assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla sua emissione, stesso discorso vale per il certificato di regolare esecuzione;Leggi di più...
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- 3. TAR Roma, sez. 2T, sentenza 10/11/2025, n. 19901Provvedimento: […] 6.1. Preliminarmente va chiarito che non è questa la sede in cui contestare, con deduzioni peraltro del tutto generiche, la natura privatistica della selezione svolta da Acea Ambiente per l'affidamento dei lavori di adeguamento idraulico dell'impianto di compostaggio rifiuti di cui si discute; né risulta che la relativa determinazione, chiaramente indicata nell'avviso con richiamo all'art. 141, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, sia stata ritualmente contestata in altra sede; pertanto, è un dato di fatto che la detta selezione è stata pacificamente disciplinata da regole di diritto privato.Leggi di più...
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- 4. Trib. Civitavecchia, sentenza 02/04/2024, n. 576Provvedimento: […] Il collaudo finale delle opere appaltate costituisce un diritto-dovere del Committente al fine di accertare la buona esecuzione dell'opera che, qualora non adempiuto nel termine di legge (di regola, sei mesi dopo l'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 141 del Codice dei contratti pubblici e dell'art. 13 del Contratto di Appalto), dà luogo ad un inadempimento contrattuale, con tutte le conseguenze che ne derivano anche in termini di risarcimento del danno subito dall'Appaltatore. […]Leggi di più...
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