Articolo 504 del Codice di procedura civile
Articolo 441 quaterArticolo 483
Versione
21 aprile 1942
Art. 504.
(Cessazione della vendita forzata).

Se la vendita e' fatta in piu' volte o in piu' lotti, deve cessare quando il prezzo gia' ottenuto raggiunge l'importo delle spese e dei crediti menzionati nell'articolo 495 primo comma.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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