(Cessazione della vendita forzata).
Se la vendita e' fatta in piu' volte o in piu' lotti, deve cessare quando il prezzo gia' ottenuto raggiunge l'importo delle spese e dei crediti menzionati nell'articolo 495 primo comma.
[…] Leggi tutto... L'art. 504 del codice di procedura civile prevede la “cessazione della vendita forzata”, allorquando il prezzo già ricavato dalla vendita di alcuni lotti raggiunga complessivamente l'importo... […]
Leggi di più…[…] Come disciplina tale ipotesi il legislatore? E cosa accade ai restanti immobili oggetto di pignoramento? A tal proposito, l'art. 504 del codice di procedura civile prevede la “cessazione della vendita forzata”, allorquando il prezzo già ricavato dalla vendita di alcuni lotti raggiunga complessivamente l'importo delle spese di esecuzione e quello dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese. […]
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Leggi di più…ISSN 2385-1376 L'art. 504 del codice di procedura civile prevede la “cessazione della vendita forzata”, allorquando il prezzo già ricavato dalla vendita di alcuni lotti raggiunga complessivamente l'importo delle spese di esecuzione e quello dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese. […]
Leggi di più…[…] Tutti i diritti riservati. L'articolo 504 cpc stabilisce che se la vendita è fatta in più volte, o in più lotti deve cessare quando il prezzo ottenuto raggiunge l'importo delle spese e dei crediti di cui all'articolo 495 primo comma dello stesso codice. […]
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