Articolo 714 del Codice di procedura civile
Articolo 713Articolo 715
Versione
21 aprile 1942
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Versione
10 giugno 1942
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Versione
28 febbraio 2023
Art. 714.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197))
Entrata in vigore il 28 febbraio 2023
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