Articolo 599 del Codice di procedura civile
Articolo 473 bis 60Articolo 473 bis 62
Versione
21 aprile 1942
Art. 599.
(Pignoramento).

Possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore.

In tal caso del pignoramento e' notificato avviso, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, ai quali e' fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine di giudice.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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