Articolo 595 del Codice di procedura civile
Articolo 473 bis 56Articolo 473 bis 58
Versione
21 aprile 1942
Art. 595.
(Cessazione dell'amministrazione giudiziaria).

In ogni momento il creditore pignorante o uno dei creditori intervenuti puo' chiedere che il giudice dell'esecuzione, sentite le altre parti, proceda a nuovo incanto o all'assegnazione dell'immobile. Durante l'amministrazione giudiziaria ognuno puo' fare offerta d'acquisto a norma degli articoli 571 e seguenti.

L'amministrazione cessa, e deve essere ordinato un nuovo incanto, quando viene a scadere il termine previsto nell'ordinanza di cui all'articolo 592, tranne che il giudice, su richiesta di tutte le parti, non ritenga di poter concedere una o piu' proroghe che non prolunghino complessivamente l'amministrazione oltre i tre anni.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente