(Effetti della sospensione).
Quando il processo e' sospeso, nessun atto esecutivo puo' essere compiuto, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione.
[…] Concessione del provvedimento di sospensione concordata Alla sospensione consegue, poi, l'impossibilità di compimento di atti esecutivi, ai sensi dell'articolo 626 del codice di procedura civile, salvo diversa disposizione del Giudice dell'esecuzione. […]
Leggi di più…[…] Il deposito di atti durante il periodo di sospensione della procedura non può comportarne l'estinzione ma, al più, la dichiarazione di inefficacia. È legittimo l'intervento da parte di un creditore durante il periodo di sospensione del processo esecutivo, essendo la procedura solo quiescente e non estinta, risultando pertanto precluso il compimento di atti esecutivi, ex art. 626 c.p.c., e non anche l'intervento di altri creditori, che, di per sé, non compiono atti di natura strettamente esecutiva. […]
Leggi di più…[…] Al riguardo, l'art. 626 del Codice di Procedura Civile dispone che “quando il processo è sospeso, nessun atto esecutivo può essere compiuto, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione”. […]
Leggi di più…[…] Il giudice dell'opposizione a precetto (c.d. opposizione pre-esecutiva) cui sia stato chiesto di disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo non perde il potere di provvedere sull'istanza per effetto dell'avvio dell'azione esecutiva, sicché l'ordinanza sospensiva da questi successivamente pronunciata determinerà “ab externo” la sospensione ex artt. 623 e 626 c.p.c. di tutte le procedure esecutive nel frattempo instaurate. […]
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