Articolo 626 del Codice di procedura civile
Articolo 488Articolo 489
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21 aprile 1942
Art. 626.
(Effetti della sospensione).

Quando il processo e' sospeso, nessun atto esecutivo puo' essere compiuto, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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