(Confessione giudiziale).
La confessione giudiziale e' spontanea o provocata mediante interrogatorio formale.
[…] Oggetto della confessione dovrebbero essere, in astratto, i fatti della causa, siano essi costitutivi, estintivi, modificativi o impeditivi, anche se non è indispensabile che chi confessa ne abbia avuto percezione diretta, potendo averli appresi dalla narrazione di altri. L'articolo 228 c.p.c. afferma che solo la contra se declaratio emersa nel corso dell'interrogatorio formale, oppure contenuta in un atto sottoscritto personalmente dalla parte, può definirsi confessione. […]
Leggi di più…[…] Interrogatorio formale: strumento volto a provocare una confessione, regolato dall'art. 228 c.p.c. […]
Leggi di più…[…] l'interrogatorio formale nel rito civile italiano può essere richiesto solo dalla controparte e non dall'interrogando: l'obiettivo è essenzialmente quello, antiprocessuale, della confessione ("provocata mediante" l'interrogatorio, secondo il testo dell'art. 228 c.p.c.), mentre "non possono farsi domande su fatti diversi da quelli formulati nei capitoli"; essendo dunque funzione dell'interrogatorio formale quella di provocare la confessione dell'avversario e non quella di acquisire dichiarazioni favorevoli all'interrogando o semplici chiarimenti, resta comunque salva la facoltà per la parte, […]
Leggi di più…[…] il giudice di appello avrebbe dovuto utilizzare, come elementi di prova dell'apparenza del rapporto societario di fatto, la sottoscrizione del contratto di appalto del settembre 1989 da parte di Arnesano Giovanni e l'invio allo stesso della raccomandata( mai contestata) 12.4. 1990 con cui erano stati denunciati i vizi dell'opera; erroneamente applicando l'art. 228 c.p.c. in relazione all'art. 116 c.p.c. la Corte territoriale aveva, invece, escluso la rilevanza di dette prove, ritenendo che la dichiarazione di Arnesano Giovanni, […]
Leggi di più…[…] Diritto MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 228 c.p.c., artt. 2730 e 2733, per avere dato rilievo probatorio alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale da S.B., zia e madre adottiva di S.M., in quanto pretesamente a lei sfavorevoli e opponibili, omettendo però di valutare che tali dichiarazioni non erano opponibili alle altre parti del giudizio poiché si riferivano a circostanze favorevoli alla tesi comune sostenuta un giudizio dal soggetto deferente ( S.M.) e dall'interroganda, tra i quali vi era identità di posizioni difensive. […]
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