Articolo 4 del Codice di procedura civile
Articolo 3Articolo 5
Versione
21 aprile 1942
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Versione
1 settembre 1995
Art. 4.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218))
Entrata in vigore il 1 settembre 1995
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