Articolo 594 del Codice di procedura civile
Articolo 473 bis 55Articolo 473 bis 57
Versione
21 aprile 1942
Art. 594.
(Assegnazione delle rendite).

Durante il corso dell'amministrazione giudiziaria, il giudice dell'esecuzione puo' disporre che le rendite riscosse siano assegnate ai creditori secondo le norme degli articoli 596 e seguenti.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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