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21 agosto 2013
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26 novembre 2024
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Art. 791-bis.
(Divisione a domanda congiunta)
Quando non sussiste controversia sul diritto alla divisione ne' sulle quote o altre questioni pregiudiziali gli eredi o condomini e gli eventuali creditori e aventi causa che hanno notificato o trascritto l'opposizione alla divisione possono, con ricorso congiunto al tribunale competente per territorio, domandare la nomina di un notaio ovvero di un avvocato aventi sede nel circondario al quale demandare le operazioni di divisione. Le sottoscrizioni apposte in calce al ricorso possono essere autenticate, quando le parti lo richiedono, da un notaio o da un avvocato. Se riguarda beni immobili, il ricorso deve essere trascritto a norma dell' articolo 2646 del codice civile . Si procede a norma degli articoli 737 e seguenti del presente codice. Il giudice, con decreto, nomina il professionista incaricato eventualmente indicato dalle parti e, su richiesta di quest'ultimo, nomina un esperto estimatore.
Quando risulta che una delle parti di cui al primo comma non ha sottoscritto il ricorso, il professionista incaricato rimette gli atti al giudice che, con decreto, dichiara inammissibile la domanda e ordina la cancellazione della relativa trascrizione. Il decreto e' reclamabile a norma dell'articolo 739.
Il professionista incaricato, sentite le parti e gli eventuali creditori iscritti o aventi causa da uno dei partecipanti che hanno acquistato diritti sull'immobile a norma dell' articolo 1113 del codice civile , nel termine assegnato nel decreto di nomina predispone il progetto di divisione o dispone la vendita dei beni non comodamente divisibili e da' avviso alle parti e agli altri interessati del progetto o della vendita. Alla vendita dei beni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al professionista delegato di cui al Libro terzo, Titolo II, Capo IV, Sezione III, § 3-bis. Entro trenta giorni dal versamento del prezzo il professionista incaricato predispone il progetto di divisione e ne da' avviso alle parti e agli altri interessati.
Ciascuna delle parti o degli altri interessati puo' ricorrere al Tribunale nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'avviso per opporsi alla vendita di beni o contestare il progetto di divisione. Sull'opposizione il giudice procede secondo le disposizioni di cui al ((libro secondo, titolo I, capo III-quater)) ; non si applicano quelle ((di cui al primo comma dell'articolo 281-duodecies)) . Se l'opposizione e' accolta il giudice da' le disposizioni necessarie per la prosecuzione delle operazioni divisionali e rimette le parti avanti al professionista incaricato. ((178))
Decorso il termine di cui al quarto comma senza che sia stata proposta opposizione, il professionista incaricato deposita ((...)) il progetto con la prova degli avvisi effettuati. Il giudice dichiara esecutivo il progetto con decreto e rimette gli atti al professionista incaricato per gli adempimenti successivi. ((178)) --------------- AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
(Divisione a domanda congiunta)
Quando non sussiste controversia sul diritto alla divisione ne' sulle quote o altre questioni pregiudiziali gli eredi o condomini e gli eventuali creditori e aventi causa che hanno notificato o trascritto l'opposizione alla divisione possono, con ricorso congiunto al tribunale competente per territorio, domandare la nomina di un notaio ovvero di un avvocato aventi sede nel circondario al quale demandare le operazioni di divisione. Le sottoscrizioni apposte in calce al ricorso possono essere autenticate, quando le parti lo richiedono, da un notaio o da un avvocato. Se riguarda beni immobili, il ricorso deve essere trascritto a norma dell' articolo 2646 del codice civile . Si procede a norma degli articoli 737 e seguenti del presente codice. Il giudice, con decreto, nomina il professionista incaricato eventualmente indicato dalle parti e, su richiesta di quest'ultimo, nomina un esperto estimatore.
Quando risulta che una delle parti di cui al primo comma non ha sottoscritto il ricorso, il professionista incaricato rimette gli atti al giudice che, con decreto, dichiara inammissibile la domanda e ordina la cancellazione della relativa trascrizione. Il decreto e' reclamabile a norma dell'articolo 739.
Il professionista incaricato, sentite le parti e gli eventuali creditori iscritti o aventi causa da uno dei partecipanti che hanno acquistato diritti sull'immobile a norma dell' articolo 1113 del codice civile , nel termine assegnato nel decreto di nomina predispone il progetto di divisione o dispone la vendita dei beni non comodamente divisibili e da' avviso alle parti e agli altri interessati del progetto o della vendita. Alla vendita dei beni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al professionista delegato di cui al Libro terzo, Titolo II, Capo IV, Sezione III, § 3-bis. Entro trenta giorni dal versamento del prezzo il professionista incaricato predispone il progetto di divisione e ne da' avviso alle parti e agli altri interessati.
Ciascuna delle parti o degli altri interessati puo' ricorrere al Tribunale nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'avviso per opporsi alla vendita di beni o contestare il progetto di divisione. Sull'opposizione il giudice procede secondo le disposizioni di cui al ((libro secondo, titolo I, capo III-quater)) ; non si applicano quelle ((di cui al primo comma dell'articolo 281-duodecies)) . Se l'opposizione e' accolta il giudice da' le disposizioni necessarie per la prosecuzione delle operazioni divisionali e rimette le parti avanti al professionista incaricato. ((178))
Decorso il termine di cui al quarto comma senza che sia stata proposta opposizione, il professionista incaricato deposita ((...)) il progetto con la prova degli avvisi effettuati. Il giudice dichiara esecutivo il progetto con decreto e rimette gli atti al professionista incaricato per gli adempimenti successivi. ((178)) --------------- AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
Commentari • 29
- 1. Scioglimento delle comunioni (divisione giudiziale)Marco Sicolo · https://www.studiocataldi.it/ · 3 giugno 2021 · 33.854454
[…] Instaurazione del giudizio Pertanto, in mancanza di accordo stragiudiziale tra i condomini (o coeredi), lo scioglimento della comunione può essere chiesto con atto di citazione, da depositarsi: presso il tribunale del luogo ove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi (v. art. 23 c.p.c.) in caso di divisione ereditaria, presso il giudice del luogo di apertura della successione (art. 22 c.p.c.) La divisione rientra tra le materie per cui è prevista la mediazione obbligatoria, come condizione di procedibilità della domanda (ad eccezione del caso in cui la divisione sia richiesta a domanda congiunta ex art. 791-bis c.p.c., come si dirà oltre). […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 45
- 1. Trib. Catania, sentenza 02/10/2025, n. 4793Provvedimento: […] a seguito del ricorso proposto da questi ultimi in sede di V.G. ex art.791 bis c.p.c. Hanno chiesto di dichiarare inammissibile la domanda congiunta di divisione per le ragioni dedotte in ricorso e, nel merito, di accogliere l'opposizione modificando il progetto divisionale dando le direttive del caso. […] Preliminarmente, si rileva che la controversia risulta correttamente incardinata atteso che l'opposizione al progetto di divisione proposta ai sensi dell'art.791 bis co.4 c.p.c., come modificato dall'art. 3, co. 8, lett. s) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, dà luogo all'instaurazione di un procedimento contenzioso dinanzi al giudice monocratico che segue il rito semplificato di cognizione di cui dall'art.281 deciesLeggi di più...
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