Articolo 266 del Codice di procedura civile
Articolo 255Articolo 256
Versione
21 aprile 1942
Art. 266.
(Revisione del conto approvato).

La revisione del conto che la parte ha approvato puo' essere chiesta, anche in separato processo, soltanto in caso di errore materiale, omissione, falsita' o duplicazione di partite.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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