(Revisione del conto approvato).
La revisione del conto che la parte ha approvato puo' essere chiesta, anche in separato processo, soltanto in caso di errore materiale, omissione, falsita' o duplicazione di partite.
LIBRO SECONDO DEL PROCESSO DI COGNIZIONE Titolo I DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE Capo II Dell'istruzione della causa Sezione III Dell'istruzione probatoria par. 1 Della nomina e delle indagini del consulente tecnico Art. 266 c.p.c. Revisione del conto approvato. 1.La revisione del conto che la parte ha approvato può essere chiesta, anche in separato processo, soltanto in caso di errore materiale, omissione, falsità o duplicazione di partite.
Leggi di più…[…] deve considerarsi in contrasto sia con il principio di economicità dell'attività giurisdizionale (art. 97 della Costituzione), sia con i principi generali di carattere processual civilistico in quanto le uniche questioni trattabili in un giudizio separato da quello di merito sono soltanto quelle la cui decisione può determinare l'esito di quest'ultimo (art. 187 comma 2 e 266 c.p.c.), […] Un'altra questione che può essere oggetto di trattazione in un giudizio separato, è quella riguardante il rendimento di conti. L'art. 266 c.p.c. prevede infatti che “la revisione del conto che la parte ha approvato può essere chiesta, anche in separato processo, soltanto in caso di errore materiale, omissione, […]
Leggi di più…Cos'è il rendiconto Giudizio di rendiconto come funziona Il deposito del rendiconto L'accettazione del rendiconto e l'ordine di pagamento Contestazione del rendiconto Omesso deposito del rendiconto Cos'è il rendiconto [Torna su] Gli artt. 263-266 del codice di procedura civile sono dedicati alla disciplina delle controversie che originano dall'obbligo di rendere il conto. […]
Leggi di più…[…] in una tra le, peraltro non molte, sue pronunce: ?Il procedimento di rendiconto, disciplinato negli art. 263-266 c.p.c. ? un particolare procedimento fondato sul presupposto dell?obbligo di una delle parti, derivante o dalla legge o dall?accordo delle parti stesse, di rendere il conto all?altra, facendo conoscere il risultato della propria attivit?, […]
Leggi di più…[…] Gli articoli da 266 a 271 del CPC disciplinano l'intercettazione di conversazioni, comunicazioni telefoniche e scambi con altri mezzi di telecomunicazione, comprese le comunicazioni informatiche e telematiche. […] Il suo primo comma recita come segue: “I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati se sono state effettuate al di fuori dei casi autorizzati dalla legge (articolo 266 CPC) o se non sono state rispettate le disposizioni degli articoli 267 e 268 §§ 1 e 3”. […] Tali casi sono i seguenti: intercettazioni disposte al di fuori delle situazioni previste dalla legge (articolo 266 del CPC), […]
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