Articolo 144 del Codice di procedura civile
Articolo 134Articolo 136
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21 aprile 1942
Art. 144.
(Notificazione alle amministrazioni dello Stato).

Per le amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'avvocatura dello Stato.

Fuori dei casi previsti nel comma precedente, le notificazioni si fanno direttamente, presso l'amministrazione destinataria, a chi la rappresenta nel luogo in cui risiede il giudice davanti al quale si procede. Esse si eseguono mediante consegna di copia nella sede dell'ufficio al titolare o alle persone indicate nell'articolo seguente.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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