Articolo 265 del Codice di procedura civile
Articolo 264Articolo 255
Versione
21 aprile 1942
Art. 265.
(Giuramento).

Il collegio puo' ammettere il creditore a determinare con giuramento le somme a lui dovute, se la parte tenuta al rendiconto non lo presenta o rimane contumace. Si applica in tal caso la disposizione dell'articolo 241.

Il collegio puo' altresi' ordinare a chi rende il conto di asseverare con giuramento le partite per le quali non si puo' o non si suole richiedere ricevuta; ma puo' anche ammetterle senza giuramento, quando sono verosimili e ragionevoli.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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