Articolo 816 quinquies del Codice di procedura civile
Articolo 713Articolo 715
Versione
2 marzo 2006
Art. 816-quinquies.
(( (Intervento di terzi e successione nel diritto controverso).)) ((L'intervento volontario o la chiamata in arbitrato di un terzo sono ammessi solo con l'accordo del terzo e delle parti e con il consenso degli arbitri.

Sono sempre ammessi l'intervento previsto dal secondo comma dell'articolo 105 e l'intervento del litisconsorte necessario.

Si applica l'articolo 111.))
Entrata in vigore il 2 marzo 2006
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