Versione
7 ottobre 2016
7 ottobre 2016
Art. 110
(Rinunzia agli atti del processo)
1. La rinunzia agli atti del processo puo' essere fatta dalle parti in qualunque stato e grado della causa.
2. Il pubblico ministero puo', anche mediante dichiarazione in udienza, rinunziare motivatamente agli atti del processo.
3. La rinunzia produce i suoi effetti solo dopo l'accettazione fatta dalla controparte nelle debite forme.
4. L'accettazione non e' efficace se contiene riserve o condizioni.
5. Le dichiarazioni di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti.
6. Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo.
7. La declaratoria di estinzione del processo non da' luogo a pronuncia sulle spese.
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- 1. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/ · 14 luglio 2025 · 1
FATTO Con determinazione 24 aprile 2024, n. 540, il responsabile dell'Area tecnica ambiente, patrimonio e servizi cimiteriali del Comune di Orosei indiceva una procedura aperta di gara, ai sensi degli artt. 3, lett. f), dell'allegato I.1 e dell'art 71 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per l'affidamento, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, della concessione dei servizi di pulizia e gestione delle aree occupate dalla Pineta di Su Barone, compresa nel compendio naturalistico denominato Palude di Osalla, sito di interesse comunitario e compreso nella Rete Natura 2000. All'esito della procedura selettiva, cui partecipavano solamente due operatori economici, la PL …
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Giurisprudenza • 189
- 1. Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 25/09/2026, n. 203Provvedimento: […] L'art. 110 del codice della giustizia contabile prevede: “La rinuncia agli atti del processo può essere fatta dalle parti in qualunque stato e grado e della causa…La rinuncia produce i suoi effetti solo dopo l'accettazione fatta dalla controparte nelle debite forme…. Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo…. La declaratoria di estinzione del processo non dà luogo a pronuncia sulle spese.”. […] Non v'è luogo a pronuncia sulle spese, ex art. 110, comma 7, del codice della giustizia contabile.Leggi di più...
- codice della giustizia contabile·
- art. 20 d.lgs. n. 112/1999·
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