Articolo 101 del Codice di giustizia contabile
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Versione
7 ottobre 2016

Art. 101

(Deliberazione)


1. La decisione e' deliberata in segreto nella camera di consiglio.
Ad essa possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione.


2. Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio e quindi il merito della causa.


3. Il collegio, nel deliberare sul merito, decide su tutte le domande proposte e non oltre i limiti di esse e sulle relative eccezioni; non puo' pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti.


4. La decisione e' presa a maggioranza dei voti. Il primo a votare e' il relatore, quindi l'altro o gli altri giudici e infine il presidente.


5. Quando su una questione si prospettano piu' soluzioni e non si forma la maggioranza alla prima votazione, il presidente mette ai voti due delle soluzioni per escluderne una, quindi mette ai voti la non esclusa e quella eventualmente restante, e cosi' successivamente finche' le soluzioni siano ridotte a due, sulle quali avviene la votazione definitiva.


6. Chiusa la votazione, il presidente scrive e sottoscrive il dispositivo. La motivazione e' quindi stesa dal relatore, a meno che il presidente non creda di stenderla egli stesso o affidarla all'altro giudice.

Entrata in vigore il 7 ottobre 2016
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