Articolo 89 del Codice di giustizia contabile
Articolo 88Articolo 90
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7 ottobre 2016

Art. 89

(Abbreviazione dei termini e istanza di accelerazione)


1. Il presidente, su motivata istanza di parte e nei casi di urgenza, con decreto puo' abbreviare fino alla meta' i termini previsti per la fissazione di udienza. Sono proporzionalmente ridotti i termini per le difese.


2. Il decreto di abbreviazione, ove redatto in calce ad autonoma istanza, a cura della parte che lo ha richiesto e' notificato alle altre parti, anche a mezzo PEC. Il termine abbreviato inizia a decorrere dall'avvenuta notificazione del decreto.


3. Il convenuto ha diritto di depositare presso la sezione giurisdizionale giudicante, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, istanza di accelerazione ai sensi dell' articolo 1-ter della legge 24 marzo 2001, n. 89 , almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis, della stessa legge.

Entrata in vigore il 7 ottobre 2016
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