Articolo 43 del Codice delle assicurazioni private
Articolo 42 terArticolo 62
Versione
1 gennaio 2006
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Versione
30 giugno 2015
Art. 43. Riserve tecniche relative all'attivita' esercitata in regime di stabilimento negli Stati terzi 1. Per le obbligazioni assunte dalle sedi secondarie situate in Stati terzi, l'impresa costituisce le riserve tecniche previste dalle leggi di tali Stati ((e dispone di attivi sufficienti alla relativa copertura secondo quanto disposto dall'articolo 38.)) 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74)) .
Entrata in vigore il 30 giugno 2015
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