Articolo 88 del Codice delle assicurazioni private
Articolo 175Articolo 89
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1 gennaio 2006
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23 aprile 2008
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30 giugno 2015
Art. 88. Disposizioni applicabili 1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica redigono il bilancio secondo la disciplina prevista nei capi I, II e III del presente titolo.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74)) .
3. Le disposizioni relative ai rami vita si applicano anche alle imprese di assicurazione che esercitano solo l'attivita' nei ramo malattia esclusivamente o principalmente secondo i metodi dell'assicurazione dei rami vita.
Entrata in vigore il 30 giugno 2015
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