Articolo 915 del Codice della navigazione
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21 aprile 1942
Art. 915.
(Presunzione di perdita dell'aeromobile).

Quando si presume che l'aeromobile sia perduto, il contratto di lavoro si considera risolto, nei confronti degli eredi presunti del lavoratore e degli altri aventi diritto, nel giorno successivo a quello al quale risalgono le ultime notizie.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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