Articolo 235 del Codice della navigazione
Articolo 234Articolo 236
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21 aprile 1942
Art. 235.
(Controllo tecnico sulle costruzioni).

Il controllo tecnico sulle costruzioni marittime e' esercitato dal Registro italiano navale nei limiti e con le modalita' stabilite da leggi e regolamenti.

Il controllo tecnico sulle costruzioni delle navi della navigazione interna e' esercitato dall'ispettorato compartimentale, salve le attribuzioni conferite da leggi e regolamenti speciali al Registro italiano navale, e ferme in ogni caso le disposizioni dell'articolo seguente.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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