(Norme applicabili al contratto di costruzione).
Per quanto non e' disposto dal presente capo, al contratto di costruzione si applicano le norme che regolano il contratto di appalto.
Codice di procedura civile - Tutti i codici Titolo I: DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE Capo I: DELL'INTRODUZIONE DELLA CAUSA Sezione I: DELLA CITAZIONE E DELLA COSTITUZIONE DELLE PARTI Art. 163. Contenuto della citazione La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa. Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti. L'atto di citazione deve contenere: 1 l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta; 2 il nome, il cognome, la residenza e il …
Leggi di più…Introduzione Il pignoramento del conto corrente è una delle misure più “traumatiche” per un debitore: non impatta solo sul patrimonio, ma blocca la gestione quotidiana (spese familiari, affitti, bollette, stipendi ai dipendenti, fornitori). Nel contesto della riscossione pubblica, la procedura è spesso percepita come “istantanea”: ti accorgi del problema quando la banca non lascia più disporre delle somme. In realtà, dietro c'è un percorso amministrativo ed esecutivo con regole precise, termini, limiti di pignorabilità e rimedi concreti, che—se attivati in modo tempestivo—possono portare allo sblocco totale o parziale del conto e/o al blocco dell'azione esecutiva. Questa guida, …
Leggi di più…Titolo II MEZZI DI PROVA Capo I TESTIMONIANZA Art. 194. Oggetto e limiti della testimonianza 1. Il testimone e' esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova. Non puo' deporre sulla moralita' dell'imputato, salvo che si tratti di fatti specifici, idonei a qualificarne la personalita' in relazione al reato e alla pericolosita' sociale. 2. L'esame puo' estendersi anche ai rapporti di parentela e di interesse che intercorrono tra il testimone e le parti o altri testimoni nonche' alle circostanze il cui accertamento e' necessario per valutarne la credibilita'. La deposizione sui fatti che servono a definire la personalita' della persona offesa dal reato e' ammessa solo quando il …
Leggi di più…1. Offensività in astratto e in concreto: l'inscindibilità tra tipicità e offensività Il principio di offensività regola il sistema penale sia nella fase legislativa in sede di produzione delle norme penali, sia nella fase interpretativa-applicativa delle norme penali ai casi concreti corrispondenti al tipo, in sede di interpretazione e valutazione del caso concreto ad opera del giudice. Sebbene non abbia un riconoscimento costituzionalmente esplicito, il principio di offensività permea sia il precetto che la sanzione penale. Lo si ricava dall'interpretazione del co. II dell'art. 25 Cost., dove, nel disciplinare l'irretroattività della norma penale sfavorevole, si fa espresso riferimento …
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