Articolo 374 del Codice della navigazione
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21 aprile 1942
Art. 374.
(Derogabilita' delle norme).

Le disposizioni degli articoli 323, 324; 328 a 334; 336 primo e secondo comma; 346, 347; 363 a 371 non possono essere derogate ne' dalle norme corporative, ne' dal contratto individuale di arruolamento.

Le disposizioni degli articoli 326; 336, terzo comma; 337 a 345; 348 a 362 possono essere derogate dalle norme corporative; non possono essere derogate dal contratto individuale se non a favore dell'arruolato.

Tuttavia, neppure con le norme corporative si puo' aumentare il termine previsto dal primo e dal secondo comma dell'articolo 326, ne' si puo' diminuire il termine previsto dal terzo comma dello stesso articolo.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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